Atto costitutivo.
Verona 30 settembre 1981.
E’ costituita fra i comparenti, una Associazione denominata:
- Gruppo Volontari “Casa dei Bambini”.
- L’associazione ha sede in Verona, via G. Fattori, 2.
- L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 266/91 e Legge Regionale n°40 del 1993 ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
- L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, ha lo scopo di agire nel settore della Valorizzazione Sociale. L’associazione ha lo scopo di creare un autentica condivisione con tutte le situazioni di disagio, emarginazione e sottosviluppo presenti nella realtà contemporanea, siano esse dovute a guerre, calamità naturali, emarginazione, razzismo ecc. L’associazione intende operare nel territorio Nazionale, Europeo ed extraeuropeo con il compito di contribuire al miglioramento materiale delle condizioni di vita, con alimenti, vestiario, o con quant’altro possa essere di conforto alle persone disagiate. L’associazione intende intraprendere un azione tesa a sviluppare una rete di contatti con le persone a cui vengono prestati aiuti, mantenendola attiva per ogni situazione di emergenza, promuovendo nel contempo la conoscenza, lo scambio culturale, l’integrazione e la tolleranza tra persone abitanti in Stati diversi. L’associazione si propone di promuovere l’informazione, il dibattito, la divulgazione di temi riguardanti le attività sociali di solidarietà e di mutua assistenza; culturali, organizzando dibattiti, seminari a carattere informativo che possono favorire il conseguimento degli scopi sociali.
- L’associazione avrà la durata dalla data di costituzione sino al 2008, salvo ulteriore proroga su delibera dell’assemblea dei soci.6.Fino alla nomina del proprio consiglio direttivo che sarà nominato dall'assemblea dei soci, virtualmente convocata è costituito un consiglio direttivo provvisorio in persona dei Sig: Dolci Agnese, Dolci Rosanna, Sandri Gaetano, Dolci Raffaella, Dolci Marisa, Piccinato Giliola, Bongiovanni Pia, Patuzzo Liliana, Isalberti Maria Giovanna, Bovo Laura, Furlani Dina.
Ufficio del Registro di Verona 30 settembre 1998
Statuto dell' Associazione Gruppo Volontari "Casa dei Bambini"
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 (Denominazione e sede)
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata:
"GRUPPO VOLONTARI CASA DEI BAMBINI" che assume la forma giuridica d'Associazione.
La sede dell'Associazione è posta presso la residenza di Dolci Agnese, in via Fattori 2 a Verona.
art. 2 (Statuto)
L'Associazione di volontariato "Gruppo volontari Casa dei Bambini" "è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 e delle leggi Regionali, e dei Principi generali dell'ordinamento giuridico Italiano.
Lo Statuto è approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci a maggioranza assoluta.
art. 3 (Efficacia dello Statuto)
Tutti i soci si impegnano ad osservare nelle loro attività di volontariato i principi dello Statuto. Esso costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'Associazione stessa.
art. 4 (Modificazione dello Statuto)
II presente Statuto è modificabile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.
art. 5 (Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole e i criteri dell'art. 12 del Codice Civile.
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
art. 6 (Finalità nell'obiettivo)
1. La specifica finalità dell'Associazione di volontariato è quella di agire nel settore della valorizzazione sociale. L'Associazione ha lo scopo di creare un'autentica condivisione con tutte le situazioni di disagio, emarginazione e sottosviluppo presenti nella realtà contemporanea, siano esse dovute a guerre, calamità naturali, emarginazione, razzismo ecc.
2. L'Associazione intende operare nel territorio nazionale, europeo ed extra europeo, con il compito di contribuire al miglioramento materiale delle condizioni di vita, con alimenti, vestiario con quant'altro possa essere di conforto alle persone disagiate.
3. L'Associazione intende intraprendere un'azione tesa a sviluppare una rete di contatti con le persone a cui vengono prestati aiuti, mantenendola attiva per ogni situazione di emergenza, promovendo nel contempo la conoscenza, 1o scambio culturale, l'integrazione e ia tolleranza tra persone abitanti in Stati diversi.
4. L'Associazione si propone di promuovere l'informazione, il dibattito, la divulgazione di temi riguardanti le attività sociali di solidarietà e di mutua assistenza, culturali, organizzando dibattiti, seminari a carattere informativo che possono favorire il conseguimento degli scopi sociali.
art. 7 (Ambito delle finalità) L'Associazione di volontariato opera nel territorio di Verona. Nella Regione Veneto.
GLI ADERENTI
art. 8 (Ammissione)
Sono Soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità, sono mossi da spirito di solidarietà, sono in regola con il pagamento della quota sociale.
L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
art. 9 (Diritti)
Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, di eleggere gli organi sociali, di partecipare alle scelte dell'Associazione.
Essi hanno il diritto di informazione e di controllo dell'attività associativa secondo quanto stabilito dalle Leggi edallo Statuto.
I Soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per I'attività prestata, ai sensi di legge.
art. 10 (Doveri)
I Soci devono svolgere la propria attività in modo, spontaneo e gratuito.
II comportamento verso gli altri Soci o simpatizzanti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.)
art. 11 (Esclusione)
Il Socio dell'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto. Il Socio, con comunicazione scritta, viene messo a conoscenza della proposta d'esclusione, ha diritto di intervenire, presentando le proprie ragioni, in precedenza alla decisione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
art. 11 bis (Materiali)
I beni immobili, i beni mobili, nonché i materiali sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione, e consultabile dai Soci.
L'Associazione risponde, solo con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
GLI ORGANI
art. 12 (Indicazioni degli organi)
Sono organi dell'Associazione : l'Assemblea , il Consiglio Direttivo, ed il Presidente.
L'ASSEMBLEA
art. 13 (Composizione) L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola alla data della convocazione con il pagamento della quota. sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
art. 14 (Convocazione)
L'Assemblea si riunisce almeno ogni sei mesi, o su convocazione del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
II Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto da spedire almeno 15 giorni prima della convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno della stessa.
art. 15 (Validità dell'Assemblea)
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti .
art. 16 (Votazione)
L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei Soci presenti.
La delibera di modifica dello Statuto avviene con la convocazione dì un'Assemblea Straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria.
Lo Statuto viene modificato con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti. I votazioni sono palesi , tranne quelle riguardanti persone.
art. 17 (Verbalizzazione)
Gli atti dell'Assemblea sono riassunte in verbale, redatto dal segretario o da un componente del Consiglio Direttivo e sottoscritti dal Presidente.
I verbali scritti in apposito libro sono conservati, a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.
Ogni Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il libro dei verbali.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
art. 18 (Composizione)
II Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, è validamente costituito quando sono presenti tre componenti.
II Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo.
art. 19 (Per memoria)
art. 20 (Durata e funzioni)
IL Consiglio Direttivo, dura in carica due anni, può essere revocato dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
II Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea le attività esecutive relative all'Associazione di volontariato.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
IL PRESIDENTE
art. 21 (Elezione)
II Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tra i suoi componenti.
art. 22 (Durata)
II Presidente dura in carica due anni. L'eventuale revoca è votata a maggioranza dei soci presenti, in un'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata. II mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
art. 23 (Funzioni)
II Presidente rappresenta l'Associazione di volontariato, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi l'Associazione.
II Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori. sottoscrive ì verbali e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione.
LE RISORSE ECONOMICHE O I BENI
art. 24 (indicazione delle risorse)
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
Beni immobili e mobili.
Contributi e quote associative.
Donazioni e lasciti.
Attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
Ogni altro tipo di entrata.
art. 25 (I beni)
I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono da essa registrati.
Tutti i beni dell'Associazione e la loro collocazione sono elencati nell'inventario, custodito dal Presidente nella sede dell'Associazione.
art. 26 (Contributi)
I contributi ordinari sono costituiti dalle quote associative stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci.
I contributi straordinari possono essere elargiti da soci da persone fisiche o giuridiche.
art. 27 (Erogazioni,donazioni e lasciti)
Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea dei Soci, che delibera sull' utilizzo.
Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti.
art. 28 (Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
II Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della I. 266/91.
art. 29 (Devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti all'Associazione (Ente/Associazione) avente le stesse finalità. II Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione l'Ente o l'Associazione prescelta.
IL BILANCIO
art. 30 (Bilancio e conto consuntivo)
I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrere dal dicembre 1999.
II conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relativamente all'anno trascorso.
II bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e entrata per l'esercizio annuale successivo.
art.31 (Formazione e contenuto del bilancio)
II canto consuntivo e il bilancio preventivo è elaborato dal Comitato Direttivo, essi contengono le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso e le previsioni per l'anno successivo.
art. 32 (Controllo sul bilancio)
Eventuali rilievi critici dei soci a spese o a entrate, presentati per iscritto all'inizio dell'Assemblea al bilancio, e sottoposti alla stessa per l'approvazione.
sono allegati
art. 33 (Approvazione del bilancio)
I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dalia maggioranza dei presenti. dell'Assemblea dei Soci.
LE CONVENIZIONI
art. 34 (Deliberazione delle convenzioni)
Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
art. 35 (Stipulazione della convenzione)
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Associazione.
art. 36 (attuazione della convenzione )
DIPENDENTI E COLLABORATORI
art. 37 (Dipendenti)
L'Associazione può assumere dipendenti, nei limiti previsti dalla I. 266/91.
I dipendenti sono, ai sensi di legge e del Regolamento, assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
art. 38 (Collaboratori)
L'Associazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l' Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo, sono disciplinati dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento ) assicurati contro le malattie, l'infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
art. 39 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
I Soci, nello svolgimento delle attività associative, sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi al sensi dell'art. 4 della I. 266/91.
art. 40 (Responsabilità dell'Associazione)
L'Associazione risponde esclusivamente con le proprie risorse economiche per i danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione è assicurata per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa.
art. 41 (Per memoria)
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
L'Associazione disciplina con apposito Regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.
DISPOSIZIONI FINALI
art. 42 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal Presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
art. 1 (Denominazione e sede)
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata:
"GRUPPO VOLONTARI CASA DEI BAMBINI" che assume la forma giuridica d'Associazione.
La sede dell'Associazione è posta presso la residenza di Dolci Agnese, in via Fattori 2 a Verona.
art. 2 (Statuto)
L'Associazione di volontariato "Gruppo volontari Casa dei Bambini" "è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 e delle leggi Regionali, e dei Principi generali dell'ordinamento giuridico Italiano.
Lo Statuto è approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci a maggioranza assoluta.
art. 3 (Efficacia dello Statuto)
Tutti i soci si impegnano ad osservare nelle loro attività di volontariato i principi dello Statuto. Esso costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'Associazione stessa.
art. 4 (Modificazione dello Statuto)
II presente Statuto è modificabile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.
art. 5 (Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole e i criteri dell'art. 12 del Codice Civile.
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
art. 6 (Finalità nell'obiettivo)
1. La specifica finalità dell'Associazione di volontariato è quella di agire nel settore della valorizzazione sociale. L'Associazione ha lo scopo di creare un'autentica condivisione con tutte le situazioni di disagio, emarginazione e sottosviluppo presenti nella realtà contemporanea, siano esse dovute a guerre, calamità naturali, emarginazione, razzismo ecc.
2. L'Associazione intende operare nel territorio nazionale, europeo ed extra europeo, con il compito di contribuire al miglioramento materiale delle condizioni di vita, con alimenti, vestiario con quant'altro possa essere di conforto alle persone disagiate.
3. L'Associazione intende intraprendere un'azione tesa a sviluppare una rete di contatti con le persone a cui vengono prestati aiuti, mantenendola attiva per ogni situazione di emergenza, promovendo nel contempo la conoscenza, 1o scambio culturale, l'integrazione e ia tolleranza tra persone abitanti in Stati diversi.
4. L'Associazione si propone di promuovere l'informazione, il dibattito, la divulgazione di temi riguardanti le attività sociali di solidarietà e di mutua assistenza, culturali, organizzando dibattiti, seminari a carattere informativo che possono favorire il conseguimento degli scopi sociali.
art. 7 (Ambito delle finalità) L'Associazione di volontariato opera nel territorio di Verona. Nella Regione Veneto.
GLI ADERENTI
art. 8 (Ammissione)
Sono Soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità, sono mossi da spirito di solidarietà, sono in regola con il pagamento della quota sociale.
L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
art. 9 (Diritti)
Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, di eleggere gli organi sociali, di partecipare alle scelte dell'Associazione.
Essi hanno il diritto di informazione e di controllo dell'attività associativa secondo quanto stabilito dalle Leggi edallo Statuto.
I Soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per I'attività prestata, ai sensi di legge.
art. 10 (Doveri)
I Soci devono svolgere la propria attività in modo, spontaneo e gratuito.
II comportamento verso gli altri Soci o simpatizzanti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.)
art. 11 (Esclusione)
Il Socio dell'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto. Il Socio, con comunicazione scritta, viene messo a conoscenza della proposta d'esclusione, ha diritto di intervenire, presentando le proprie ragioni, in precedenza alla decisione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
art. 11 bis (Materiali)
I beni immobili, i beni mobili, nonché i materiali sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione, e consultabile dai Soci.
L'Associazione risponde, solo con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
GLI ORGANI
art. 12 (Indicazioni degli organi)
Sono organi dell'Associazione : l'Assemblea , il Consiglio Direttivo, ed il Presidente.
L'ASSEMBLEA
art. 13 (Composizione) L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola alla data della convocazione con il pagamento della quota. sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
art. 14 (Convocazione)
L'Assemblea si riunisce almeno ogni sei mesi, o su convocazione del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
II Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto da spedire almeno 15 giorni prima della convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno della stessa.
art. 15 (Validità dell'Assemblea)
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti .
art. 16 (Votazione)
L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei Soci presenti.
La delibera di modifica dello Statuto avviene con la convocazione dì un'Assemblea Straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria.
Lo Statuto viene modificato con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti. I votazioni sono palesi , tranne quelle riguardanti persone.
art. 17 (Verbalizzazione)
Gli atti dell'Assemblea sono riassunte in verbale, redatto dal segretario o da un componente del Consiglio Direttivo e sottoscritti dal Presidente.
I verbali scritti in apposito libro sono conservati, a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.
Ogni Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il libro dei verbali.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
art. 18 (Composizione)
II Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, è validamente costituito quando sono presenti tre componenti.
II Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo.
art. 19 (Per memoria)
art. 20 (Durata e funzioni)
IL Consiglio Direttivo, dura in carica due anni, può essere revocato dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
II Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea le attività esecutive relative all'Associazione di volontariato.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
IL PRESIDENTE
art. 21 (Elezione)
II Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tra i suoi componenti.
art. 22 (Durata)
II Presidente dura in carica due anni. L'eventuale revoca è votata a maggioranza dei soci presenti, in un'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata. II mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
art. 23 (Funzioni)
II Presidente rappresenta l'Associazione di volontariato, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi l'Associazione.
II Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori. sottoscrive ì verbali e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione.
LE RISORSE ECONOMICHE O I BENI
art. 24 (indicazione delle risorse)
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
Beni immobili e mobili.
Contributi e quote associative.
Donazioni e lasciti.
Attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
Ogni altro tipo di entrata.
art. 25 (I beni)
I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono da essa registrati.
Tutti i beni dell'Associazione e la loro collocazione sono elencati nell'inventario, custodito dal Presidente nella sede dell'Associazione.
art. 26 (Contributi)
I contributi ordinari sono costituiti dalle quote associative stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci.
I contributi straordinari possono essere elargiti da soci da persone fisiche o giuridiche.
art. 27 (Erogazioni,donazioni e lasciti)
Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea dei Soci, che delibera sull' utilizzo.
Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti.
art. 28 (Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
II Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della I. 266/91.
art. 29 (Devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti all'Associazione (Ente/Associazione) avente le stesse finalità. II Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione l'Ente o l'Associazione prescelta.
IL BILANCIO
art. 30 (Bilancio e conto consuntivo)
I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrere dal dicembre 1999.
II conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relativamente all'anno trascorso.
II bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e entrata per l'esercizio annuale successivo.
art.31 (Formazione e contenuto del bilancio)
II canto consuntivo e il bilancio preventivo è elaborato dal Comitato Direttivo, essi contengono le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso e le previsioni per l'anno successivo.
art. 32 (Controllo sul bilancio)
Eventuali rilievi critici dei soci a spese o a entrate, presentati per iscritto all'inizio dell'Assemblea al bilancio, e sottoposti alla stessa per l'approvazione.
sono allegati
art. 33 (Approvazione del bilancio)
I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dalia maggioranza dei presenti. dell'Assemblea dei Soci.
LE CONVENIZIONI
art. 34 (Deliberazione delle convenzioni)
Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
art. 35 (Stipulazione della convenzione)
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Associazione.
art. 36 (attuazione della convenzione )
DIPENDENTI E COLLABORATORI
art. 37 (Dipendenti)
L'Associazione può assumere dipendenti, nei limiti previsti dalla I. 266/91.
I dipendenti sono, ai sensi di legge e del Regolamento, assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
art. 38 (Collaboratori)
L'Associazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l' Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo, sono disciplinati dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento ) assicurati contro le malattie, l'infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
art. 39 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
I Soci, nello svolgimento delle attività associative, sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi al sensi dell'art. 4 della I. 266/91.
art. 40 (Responsabilità dell'Associazione)
L'Associazione risponde esclusivamente con le proprie risorse economiche per i danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione è assicurata per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa.
art. 41 (Per memoria)
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
L'Associazione disciplina con apposito Regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.
DISPOSIZIONI FINALI
art. 42 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal Presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.